Il Ministro provvede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dell'elenco delle sedi notarili per le quali, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, non sia intervenuto provvedimento di trasferimento gia eseguito.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-13;74~art2 · fonte su Normattiva