Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

Art. 5 — Trasferimento per modificazione di circoscrizioni

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a piu' distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui e' compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione. I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano. I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti e' determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parita', dall'anzianita' di esercizio nel distretto precedente.

Testo vigente dal 12 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;197~art5 · fonte su Normattiva