I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianita' di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.

Testo vigente dal 22 ottobre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;691~art1 · fonte su Normattiva