Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, i quali siano pervenuti al grado 9° di gruppo B con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianita' prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina e' riportata a tutti gli effetti al 1 luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria.

Testo vigente dal 16 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-07;469~art3 · fonte del testo