I posti conferibili in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali, ai sensi degli articoli 361 e 364 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono attribuiti con gli scrutini per merito comparativo previsti dall'art. 1 della presente legge, fermi restando anche i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 366 del medesimo testo unico in favore degli impiegati di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939. In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui al precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera di concetto. Il riassorbimento dei posti in soprannumero e' effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore, o equiparata, a decorrere dal 1 gennaio 1960.

Testo vigente dal 16 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-07;469~art4 · fonte del testo