I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati, qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove di esame. I posti gia' destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente art. 1.

Testo vigente dal 16 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-07;469~art5 · fonte del testo