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Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario, Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1954 al 9 ottobre 2010
