Ai cittadini stranieri chiamati a far parte del comitato ai sensi del precedente articolo spetta il rimborso delle spese di viaggio nonche' una indennita' da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, in deroga a qualsiasi disposizione in materia. Con la stessa procedura sono stabiliti i rimborsi di spesa e le indennita' da corrispondersi agli esperti di cittadinanza italiana, estranei all'amministrazione dello Stato, che, su proposta del comitato, saranno inviati all'estero per i fini previsti dalla citata legge 6 agosto 1966, n. 652.

Testo vigente dal 7 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1013~art3 · fonte del testo