Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici puo':

  • a)approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse;
  • b)provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della citta' di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;
  • c)stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalita' straniera. Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 7 gennaio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1013~art4 · fonte su Normattiva