L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione una tantum. Nel caso di servizi resi presso piu' camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere e' ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.

Testo vigente dal 9 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-24;556~art4 · fonte su Normattiva