L'assegno diretto e di riversibilita' di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.

Testo vigente dal 9 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-24;556~art3 · fonte su Normattiva