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Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che, secondo le disposizioni allora vigenti, era riconoscibile fino alla meta' della sua durata, possono riscattarne in tutto o in parte il residuo in base alle norme dell'art. 9 del predetto decreto. In tal caso le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso art. 9 si applicano con riferimento al servizio complessivamente riscattato. La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1 maggio 1948. Qualora le domande di riscatto della residua parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto relativo a tale residua parte e' calcolato sulla retribuzione spettante al 1 maggio 1948. Anche il contributo di riscatto integrativo relativo ad istanze che saranno presentate dopo tale data sara' calcolato in relazione soltanto alla residua parte.

Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art18 · fonte del testo