Il presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e da' immediata comunicazione alla commissione straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1216~art11 · fonte su Normattiva