Art. 11 — Adempimenti del presidente dell'assemblea elettorale
Il presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e da' immediata comunicazione alla commissione straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale.
Testo vigente dal 23 dicembre 1967
