La commissione straordinaria, sulla base delle comunicazioni ricevute dai presidenti delle assemblee elettorali, verificata l'osservanza delle norme di legge, provvede alla proclamazione degli eletti a componenti dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale; trasmette, entro cinque giorni, al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parita' di voti, al piu' anziano di eta', l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il consiglio dell'ordine o il consiglio nazionale ai fini della loro costituzione e della elezione delle cariche.

Testo vigente dal 23 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1216~art12 · fonte su Normattiva