L'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sostituito come segue: "Il brigadiere della guardia di finanza non puo' partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere. Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo".

Testo vigente dal 14 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-11-20;963~art3 · fonte su Normattiva