L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887".

Testo vigente dal 16 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-01;43~art1 · fonte su Normattiva