Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, nonche' l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e' cosi' sostituito: "Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello".

Testo vigente dal 14 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-11-20;963~art6 · fonte su Normattiva