Per le liquidazioni delle future pensioni e della indennita' per una volta tanto spettanti al personale di cui agli articoli precedenti, non e' piu' dovuto all'Erario il rimborso di cui agli articoli 3 e 9 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;608~art12 · fonte del testo