Per le liquidazioni delle future pensioni e della indennita' per una volta tanto spettanti al personale di cui agli articoli precedenti, non e' piu' dovuto all'Erario il rimborso di cui agli articoli 3 e 9 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000.
Testo vigente dal 17 giugno 1952
