Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, che abbia optato o che optera' per la pensione di Stato non avra' diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, a partire dalla data d'inizio della decorrenza del periodo di riscatto ai fini della pensione di Stato.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-17;608~art11 · fonte del testo