Dopo l'articolo 100 della legge 3 aprile 1958 n. 460, e' aggiunto il seguente articolo 100-bis: "All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 1° classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data a dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art15 · fonte su Normattiva