L'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Il numero dei marescialli di 2ª classe da valutare per l'avanzamento a scelta, al grado di maresciallo di 1ª classe e' determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97. Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di col all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", e non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, comma terzo e quarto".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art14 · fonte su Normattiva