L'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento di al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso di requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a "nella media", non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra piu' grave e non si trovano sottoposte ad esperimento. Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o piu' anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si fara' riferimento all'ultima qualifica attribuita. La promozione e' conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art19 · fonte su Normattiva