Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente comma: "Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra, piu' grave".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art6 · fonte su Normattiva