L'articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe. L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'. L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art5 · fonte su Normattiva