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L'articolo 9, primo comma, della legge 1 luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas, s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e distribuzione del gas ed ai servizi tecnici, amministrativi, contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le aziende che erano gia' iscritte, prima della emanazione della predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge stessa, comprese quelle che oltre al servizio di sola produzione del gas svolgevano e svolgono altre attivita' industriali e commerciali, anche se prevalenti.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1961 al 1 novembre 1967
