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Debbono essere iscritti al Fondo di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, anche i lavoratori di cui all'articolo precedente dipendenti da aziende private del gas istituite dopo l'emanazione della stessa legge e che per atto di concessione amministrativa producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza, per usi civili.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1961 al 1 novembre 1967
