Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, gli operai che, per causa di forza maggiore (quali malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio), non abbiano potuto prestare servizio per alcuni dei periodi precisati dalle leggi surrichiamate potranno far valere il servizio dagli stessi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere o di coltivazione precedenti a quelle suindicate. Nei confronti dei partecipanti ai concorsi di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, non si applica, purche' siano stati riabilitati, la norma contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Testo vigente dal 12 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-26;91~art2 · fonte del testo