Gli operai, uomini e donne, assunti per lavoro di carattere stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che negli anni dal 1970 al 1974 abbiano lavorato almeno un anno e abbiano effettuato, in un anno, almeno 200 giornate lavorative, e che non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito per il pensionamento dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso concorsi che saranno banditi localmente dalle agenzie ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per causa di malattia e' considerata come presenza al lavoro. Gli interessati devono presentare apposita domanda alla direzione generale dell'Azienda dei monopoli di Stato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-26;90~art1 · fonte su Normattiva