Per le spese gia' autorizzate con appositi provvedimenti di legge a carico del fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre i relativi prelevamenti ed il versamento ad apposito conto corrente presso la Tesoreria, centrale e successivamente al bilancio dello Stato delle somme occorrenti per le spese stesse.

Testo vigente dal 20 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;730~art9 · fonte del testo