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Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane - comprese quelle di trasporto - per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, puo' farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformita' della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosita', inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi".

Testo in vigore dal 8 aprile 1953 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;182~art1 · fonte del testo