Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. e' autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, il ricavo netto dei mutui che la Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissato dallo stesso articolo 15 per ciascun esercizio finanziario. Nel bilancio dell'A.N.A.S., per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, verranno istituiti "per memoria" capitoli corrispondenti rispettivamente al n. 24-bis dell'entrata ed ai nn. 46-bis e 54-bis della spesa per l'esercizio 1962-63. I relativi stanziamenti verranno iscritti, senza ulteriori formalita', dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra l'A.N.A.S. ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli enti ed istituti mutuanti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1845~art1 · fonte su Normattiva