(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria). Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato owero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in corso della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni suc cessivi la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi stabilendo requisii di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara e' altresi' specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Testo vigente dal 22 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art9 · fonte su Normattiva