Provvedimento abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 353.
Abrogato dal 1 dicembre 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 353.
Abrogato dal 1 dicembre 2000
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000. 126 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee. I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunita' montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a provvedervi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art1 · fonte del testo