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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del Corpo forestale dello Stato, costituisce il Servizio antincendi boschivo, articolato in uno o piu' centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego. Per le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui all'articolo 3, lettera i), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private.

Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art5 · fonte su Normattiva