Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia, statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1 novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie. Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 28 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-04;54~art4 · fonte del testo