Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
Testo vigente dal 13 aprile 1968
