Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;382~art4 · fonte su Normattiva