Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte.
tolto: Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2ª categoria, e dal personale insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, e' valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica, rispettivamente dalle tabelle E e C annesse alla legge, 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni. I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1 luglio 1962. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-28;28~artunico · fonte del testo