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Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, nonche' i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici. Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario. La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Testo in vigore dal 5 marzo 1975 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1975-01-23;29~artunico · fonte del testo