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Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal seguente: "In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, la nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, verra' fatta decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria, e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata gia' retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141".
Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
