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La retrodatazione di nomina, prevista dall'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, o per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93. Al personale direttivo e docente - che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce o per accertati motivi di salute dipendenti da causa di servizio di guerra, non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e abbia conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato - e' riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purche' possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta. La retrodatazione di nomina e' riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, anche se vi abbia rinunciato per optare per altra nomina conseguita per effetto di un successivo concorso. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1964, n. 861

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La L. 29 settembre 1964, n. 861 ha disposto (con l'articolo unico) che "Agli stessi fini e' parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727."

Testo in vigore dal 25 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1960 al 25 ottobre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1964, n. 861

    La L. 29 settembre 1964, n. 861 ha disposto (con l'articolo unico) che "Agli stessi fini e' parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727~art5 · fonte del testo