Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l.18 marzo 1968, n. 249.
Abrogato dal 1 marzo 1968
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Provvedimento abrogato dalla l.18 marzo 1968, n. 249.
Abrogato dal 1 marzo 1968
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3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1965 al 1 marzo 1968. 89 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'integrazione temporanea, prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e' estesa con la stessa decorrenza ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge18 ottobre 1942, numero 1407 e successive modificazioni, con esclusione del carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, numero 1088, e successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L.18 MARZO 1968, N. 249
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-26;583~art3 · fonte del testo