Il servizio prestato nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali dal personale ausiliario anteriormente alla nomina in ruolo puo' essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione spettante alla data della domanda. L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato ed agli interessati i contributi pagati rispettivamente dal datore di lavoro e dai lavoratori per la assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, per i periodi di servizio riscattati per intero ai sensi del precedente articolo. Fermo restando quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, i servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennita' per cessazione del rapporto di impiego; le Amministrazioni dei Convitti nazionali e degli. Educandati femminili statali verseranno agli interessati i contributi che saranno ad esse rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 10 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-14;359~art2 · fonte su Normattiva