I posti che dopo l'inquadramento previsto, nel precedente articolo 4 risultino vacanti nel contingente di personale ausiliario riservato ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili saranno conferiti mediante un concorso riservato al personale ausiliario di detti istituti che non ha potuto essere inquadrato per mancanza del requisito dei due anni di servizio prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Ai fini dell'ammissione a tale concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, per l'eta', del requisito di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.

Testo vigente dal 10 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-14;359~art5 · fonte su Normattiva