Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico

Art. 6 — Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Testo vigente dal 6 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;928~art6 · fonte su Normattiva