L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600, e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538.
Testo vigente dal 9 luglio 1977
