A parziale modifica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana sono trasferiti dalla societa' Lloyd Triestino di navigazione alla societa' per azioni Adriatica a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La gestione economico-patrimoniale dei servizi esercitati dalla societa' Lloyd Triestino dal 1° gennaio 1979 alla data del trasferimento e' definitivamente regolata e formalizzata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. La societa' Adriatica e' tenuta ad assumere il personale amministrativo e navigante, che ne faccia richiesta, effettivamente necessario e impiegato per la gestione dei predetti collegamenti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente il trasferimento dei servizi. Al personale amministrativo e navigante cosi' assunto sono riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, nonche' il grado e la qualifica raggiunti alla medesima data del 31 dicembre. A decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i collegamenti misti (passeggeri/merci) tra Trieste ed altri scali del Friuli-Venezia Giulia ed i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, nonche' i collegamenti dello Jonio e del Mediterraneo orientale, in essere al 1 gennaio 1986 ed esercitati dalla societa' Adriatica di navigazione del Gruppo Finmare, sono soggetti alla stessa disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata per gli anni 1987 e 1988 la spesa complessiva di 19 miliardi di lire, in ragione di 9 miliardi per il 1987 e di 10 miliardi per il 1988.
Testo vigente dal 13 dicembre 1986
