Per sovvenire in parte agli ingenti danni subiti dalla produzione bacologica per la imprevista contrazione degli allevamenti verificatasi nella campagna 1948, e' autorizzata la spesa di lire 170.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50. La concessione dei sussidi di cui al precedente comma e' demandata al Ministero suddetto, che potra' provvedere alle erogazioni per tramite di organizzazioni nazionali economiche di categoria.

Testo vigente dal 2 aprile 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-13;187~art10 · fonte del testo