L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240, e' ridotta di lire 200.000.000 ed e' altresi' ridotto di un uguale importo lo stanziamento del capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 2 aprile 1951
