Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non puo' essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ne' possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente ne' iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione. In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione ne' a ripartizioni parziali - e' tenuto tuttavia a rendere note all'autorita' di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

Testo vigente dal 26 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-17;400~art3 · fonte su Normattiva