Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959~art4 · fonte del testo